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Sent.C. Cass. 13/01/1983, n. 245

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Mancato accoglimento da parte del giudice delle sue conclusioni - Motivazione - Necessità - Limiti. 2. Consulenza tecnica di parte - Accordo nelle rispettive conclusioni dei consulenti di parte - Atto transattivo in ordine al diritto controverso - Configurabilità - Esclusione - Obbligo del giudice di recepire dette conclusioni - Esclusione.
1. Il giudice può disattendere le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio purché fornisca adeguata motivazione del proprio dissenso senza che a giustificare tale dissenso occorra una contrapposizione - sul piano dell'indagine scientifica - di ragioni di ordine medico-legale a quelle esposte dal consulente tecnico d'ufficio, essendo sufficiente il rilievo della manifesta discordanza - sul piano della logica - tra gli accertamenti diagnostici-prognostici eseguiti e riferiti nella relazione scritta e le conseguenze che il consulente intende trarne nella parte conclusiva del proprio elaborato. 2. I consulenti tecnici di parte, siccome chiamati ad esprimere manifestazioni non di volontà, ma di scienza, ove raggiungano un accordo nelle rispettive conclusioni, non pongono in essere alcun atto transattivo in ordine al diritto controverso né vincolano il giudice a recepire le conclusioni stesse.

Dalla redazione