Deliberaz. G.R. Piemonte 09/03/2018, n. 27-6578 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Piemonte 09/03/2018, n. 27-6578

Disciplina del funzionamento della Conferenza di Copianificazione e Valutazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave".
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Testo del documento


A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che:

la legge regionale 17 novembre 2016, n. 23, introduce la nuova “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”, abrogando la precedente legge 22 novembre 1978, n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” (ad esclusione dell’articolo 5);

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Allegato A - Regolamento regionale per la disciplina del funzionamento della Conferenza di Copianificazione e Valutazione prevista dall’articolo 5 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave)


Art. 1. (Conferenza di copianificazione e valutazione)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), il funzionamento della Conferenza di copianificazione e valutazione (di seguito denominata Conferenza) quale strumento di partecipazione per l’approvazione del P.R.A.E., nonché delle sue varianti ed approfondimenti. A tal fine la Conferenza acquisisce contributi ed osservazioni dei soggetti invitati sulla documentazione di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 23/2016, ai fini dell’approvazione del PRAE e del relativo rapporto ambientale, nonché delle sue varianti ed approfondimenti, da parte del Consiglio regionale.

2. La Conferenza garantisce, in un ottica di trasparenza, la partecipazione di tutti quei soggetti interessati ad esprimere osservazioni sulle scelte regionali di pianificazione settoriale, operate in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale.

3. La regione, in coerenza con l’art. 3, comma 3, della l.r. 23/2016, riconosce gli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all’art. 3 della l.r. 29 ottobre 2015, n. 23, quali riferimenti territoriali omogenei per una equilibrata espressione degli interessi coinvolti.


Art. 2. (Partecipazione alla Conferenza)

1. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive invita alla Conferenza l’autorità competente in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS e in particolare l’Autorità di ba

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