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Sent.C. Cass. 10/05/1976, n. 1642

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Adesione del giudice alle conclusioni dei consulente - Obbligo di analitica motivazione - Esclusione - Limiti - Specifiche censure. 2. Consulenza tecnica d'ufficio - Valutazione del giudice - Divergenza tra le consulenze d'ufficio - Adesione alle conclusioni di un consulente - Analitica confutazione della consulenza contraria - Esclusione.
1. Il giudice di merito, mentre deve indicare le ragioni per le quali ritenga di non poter condividere le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non è invece tenuto ad una specifica e particolareggiata motivazione nel caso in cui a quelle conclusioni aderisca, riconoscendole giustificate dalle indagini svolte dal consulente e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. In questo caso è sufficiente che egli dimostri, senza necessità di un'analitica motivazione, di aver proceduto alla valutazione della consulenza tecnica e di averla riscontrata convincente, oltre che immune da difetti o lacune. Una più diffusa motivazione è necessaria soltanto quando le censure mosse dalle parti alla consulenza d'ufficio non si esauriscano in generiche affermazioni ed immotivate contestazioni, ma si concretizzino nella deduzione di circostanze o fatti rilevanti, degni di esser in considerazione al fine di valutare l'opportunità di nuove indagini tecniche, perché tali da condurre, se provati, a conclusioni opposte a quelle rassegnate dal consulente. 2. Se più consulenti tecnici di ufficio abbiano espresso.pareri divergenti, il giudice di merito, quando ritiene di dover unifonnare la propria decisione ad uno di tali pareri, non è tenuto a compiere una previa, analitica confutazione dei rilievi e degli argomenti posti a sostegno di quelli dai quali dissenta, dovendo tale confutazione ritenersi implicita nell'aver egli uniformato la pronuncia alle considerazioni suffraganti la consulenza condivisa.

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