Sent.C. Cass. 06/10/1984, n. 4991 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 06/10/1984, n. 4991

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Consulenza che sostituisce l'ispezione giudiziale - Sua utilizzabilità come mezzo di prova.
1. Se è vero che, normalmente, la consulenza tecnica non è mezzo di prova, ma mezzo di valutazione, sotto il profilo tecnico-scientifico, di dati già acquisiti, tuttavia, in alcuni casi - quando, ad esempio, la consulenza supplisce l'ispezione giudiziale nell'ipotesi che quest'ultima si debba eseguire con l'assistenza di un consulente o l'intervento di quest'ultimo sia necessario per rilevare la consistenza e le caratteristiche tecniche di un'opera e per accertarne il valore - la consulenza costituisce un mezzo di prova. Pertanto, in queste ipotesi, viola la legge processuale il giudice del merito che ne rifiuta l'ammissione sotto il profilo che la parte non abbia adempiuto con tale richiesta all'onere probatorio di cui all'art. 2697 C.c.

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