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Sent.C. Cass. 23/06/1989, n. 2988

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1. Danni a terzi - Per esecuzione di opere o scavi in un fondo - Responsabilità del proprietario del fondo oltre che dell'appaltatore.
1. Il proprietario che fa eseguire sul suo fondo opere od escavazioni risponde direttamente, a termini degli artt. 840 e 2043 C.c., del danno che a causa di esse sia derivato al fondo confinante, anche se l'esecuzione dei lavori sia stata data in appalto, giacché la colpa dell'Appaltatore dà luogo ad una responsabilità dello stesso verso i terzi, che si aggiunge, ma non elimina o diminuisce quella del proprietario.

1. Conf. Cass. 15 febbraio 1980 n. 1154. [R=W15F801154]
C.c. artt. 840 e 2043

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