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Sent.C. Cass. 26/09/1990, n. 9753

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1. Appalti oo.pp. - Gare - Licitazione privata - Rinvio al Cap. gen. oo.pp. - Natura di contratto per relationem perfectam.
1. Il rinvio alle clausole del capitolato generale per gli appalti di opere pubbliche (di cui al D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063), ad integrazione del contenuto del contratto predisposto (a seguito di licitazione privata) dall'Amministrazione appaltante di concerto con l'impresa contraente, non configura ipotesi di contratto di adesione - con la conseguente soggezione a specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose, ai sensi dell'art. 1341, 2° c., C.c. - bensì una fattispecie di contralto per relationem perfectam, nel quale il riferimento al predetto capitolato deve considerarsi come il risultato di una scelta concordata, diretta all'assunzione di uno schema al quale entrambe le parti si riportano con una formula denotante, sia pure in modo sintetico, l'effettiva conoscenza ed accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

1. Ved. Cass. 29 settembre 1984 n. 4832 R la quale afferma - così tracciando un indirizzo diverso da quello sino allora costantemente seguito dalla stessa Corte suprema sull'argomento (ved. Cass. 13 febbraio 1982 n. 178)[R=W13F82178] - che in materia di condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti e di pattuizioni concluse mediante moduli o formulari, la necessità di specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose indicate nell'art. 1341, 2° c., Cc., sussiste anche riguardo ai contratti stipulati dalla pubblica Amministrazione per le clausole da questa predisposte.
C.c. art. 1341, 2° c.; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063[R=DPR106362]

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