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Sent.C. Cass. 26/07/1990, n. 7551

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1. Appalti oo.pp. - Equo compenso - Per ritardo nell'esecuzione lavori imputabile al committente - Domanda dell'appaltatore - Giurisdizione A.G.O.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda con la quale l'appaltatore chieda un equo compenso per il ritardo nell'esecuzione dei lavori (addebitabile alla stazione appaltante), ancorché commisurato al maggior costo dell'appalto rispetto a quello eseguito nei termini contrattualmente stabiliti, non comportando una richiesta di revisione dei prezzi in conseguenza dell'aumento degli stessi, bensì facendo valere a titolo risarcitorio un pregiudizio economico che può essere stato determinato anche da altri fattori (per esempio, inoperosità del cantiere, mantenimento dello stesso cantiere allestito per un periodo superiore a quello contrattualmente previsto, rinuncia all'assunzione di altri appalti, ecc.).

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