Sent.C. Cass. 22/04/1991, n. 4341 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 22/04/1991, n. 4341

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1. Appalti oo.pp. - Consegna dei lavori - Ritardo - Richiesta dell'appaltatore di recesso o di compenso - Ammissibilità - Limite temporale.
1. Negli appalti ai quali si applichi, per legge o per convenzione, il Capitolato generale, D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, l'appaltatore, in caso di ritardo, per fatto del committente, nella consegna dei lavori ed ove lo stesso sia rilevante nell'economia del rapporto, può chiedere di recedere dal contratto - senza che tale facoltà costituisca contenuto di un diritto - e di pretendere, se la richiesta non è accolta, un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo nonché un congruo prolungamento del termine originariamente fissato per l'ultimazione dell'opera, solo fino a quando si protrae il ritardo stesso; pertanto, ove questo cessi prima della formulazione della suddetta proposta di risoluzione, la stessa ne risulta preclusa, al pari del diritto al compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, rimanendo l'appaltatore obbligato a ricevere la consegna dei lavori, ancorché tardiva, nel giorno stabilito dal committente.

1. Ved. Cass. 19 marzo 1980, n. 1818[R=W19M801818], 4 marzo 1978 n. 1083,[R=W4M781083] 26 giugno 1976 n. 2395. [R=W26G762395]
C.c. art. 1256; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 10[R=DPR106362,A=10]

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