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Sent.C. Cass. 23/03/1991, n. 3155

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Inizio delle operazioni - Comunicazione alle parti - Omissione - Nullità - Esclusione - Condizioni.
1. L'omissione della comunicazione della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali, prescritta dall'art. 90 Disp. att. C.p.c., non produce la nullità della consulenza tecnica, qualora risulti che le parti, con avviso anche verbale od in qualsiasi altro modo, siano state ugualmente poste in grado di assistere all'indagine e di svolgere attività difensiva.

1. Conf. Cass. 26 luglio 1988 n. 4758[R=W26L884758].
(Disp. att. C.p.c. art. 90)

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