Sent.C. Cass. 15/02/1991, n. 1568 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 15/02/1991, n. 1568

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1. Ingegneri e architetti - C.N.P.I.A. - Pensione di vecchiaia - Professionisti iscritti ante 1-1-1972 - Svolgimento di attività subordinata non sufficiente al conseguimento della pensione - Diritto al trattamento ex art. 9 D.P.R. 1961 n. 521 - Condizioni.
1. Gli ingegneri ed architetti che, iscritti alla Cassa di previdenza prima del 1° gennaio 1972, abbiano, anteriormente a tal data, svolto anche attività lavorativa subordinata per un periodo non sufficiente a costituire titolo per il conseguimento di altra prestazione assicurativa, hanno diritto, relativamente al periodo anteriore a tale data, alla percezione della pensione di vecchiaia nella misura prevista dall'art. 9 D.P.R. 31 marzo 1961 n. 521, e non già a quella integrativa di cui all'art. 16 D.P.R. cit., qualora nel detto periodo abbiano corrisposto la contribuzione individuale normale senza avvalersi del diritto alla riduzione della medesima ai sensi dell'art. 23 L. 4 marzo 1958 n. 179, non essendo in tal caso applicabile la disposizione dell'art. 6 L. 11 novembre 1971 n. 1046, che attiene solo agli iscritti che abbiano corrisposto la contribuzione individuale in misura ridotta.


(L. 4 marzo 1958 n. 179, art. 23R; D.P.R. 31 marzo 1961 n. 521, artt. 9 e 16; L. 11 novembre 1971 n. 1046, art. 6R

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