FAST FIND : GP2293

Sent.C. Stato 02/12/1991, n. 961

45487 45487
1. Appalti oo.pp. - Albo nazionale costruttori - Impresa associata - Prova dell'iscrizione - Necessità. 2. Appalti oo.pp. - Gara - Offerte - Formalità - Rilevanza ai fini dell'esclusione.
1. Ai sensi dell'art. 2, 1° c., L. 10 febbraio 1962 n. 57, nel testo sostituito dall'art. 1 L. 15 novembre 1986 n. 768, l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori si configura come un requisito soggettivo necessario per concorrere validamente all'esperimento di gara e, come tale, deve essere comprovato, per l'Impresa associata, al pari degli altri requisiti stabiliti per la partecipazione alla gara medesima. 2. Il principio secondo cui nelle gare per l'aggiudicazione di pubblici contratti le prescrizioni sulle formalità di presentazione delle offerte rilevano, ai fini dell'esclusione dalla gara, quando rispondano ad un particolare interesse dell'Amministrazione e garantiscano la parità dei concorrenti, ha carattere suppletivo, in quanto opera soltanto là dove una formalità non sia espressamente stabilita a pena di esclusione, giacché, in tal caso, vige il principio dell'imperatività del provvedimento amministrativo ed il criterio teleologico recede di fronte al criterio formale.


L. 10 febbraio 1962 n. 57, art. 2, 1° c[R=L5762,A=2].; L. 15 novembre 1986 n. 768, art. 1[R=L76886,A=1]

Dalla redazione