Sent.C. Cass. 16/07/1991, n. 7870 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 16/07/1991, n. 7870

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1. Ingegneri e architetti - C.N.P.I.A. - Esclusione dei professionisti iscritti ad altra forma di presidenza obbligatoria - Restituzione o conteggio dei contributi versati, ex art. 6 L. 1971 n. 1046.
1. L'art. 6 della L. 11 novembre 1971 n. 1046 - che, a seguito dell'esclusione della Cassa di previdenza e assistenza, disposta dall'art. 3 della stessa legge, degli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata, prevede la restituzione dei contributi ridotti versati in precedenza durante il periodo d'iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, o, in alternativa (su domanda degli interessati), il conteggio dei contributi suddetti nel trattamento pensionistico, spettante a norma delle leggi allora vigenti si applica non solo ai professionisti che, svolgendo un'attività lavorativa al momento dell'entrata in vigore della legge, cessavano automaticamente di essere iscritti alla cassa di previdenza, ma anche a coloro che, avendo svolto tale attività in epoca anteriore, conservavano il diritto ad essere iscritti alla cassa medesima. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio suesposto, ha escluso che il versamento, da parte del professionista, di contributi pieni invece che ridotti, in relazione agli anni di attività lavorativa subordinata precedentemente svolta possa far considerare tale periodo come periodo di esercizio di attività di libero professionista.

1. Ved. Cass. 28 maggio 1981 n. 3519[R=W28MA813519].
L. 11 novembre 1971 n. 1046, artt. 3 e 6 R

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