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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 23/12/2000, n. 30
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- Avviso di rettifica in B.U. 27/04/2001, n. 19
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TITOLO I - Revisione dell'ordinamento delle autonomie locali |
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Capo I |
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Art. 1 - Autonomia statutaria e regolamentare.1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, le parole «allo stesso articolo 4» sono sostituite dalle parole «agli stessi articoli 4 e 5». 2. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 sono aggiunti, prima del punto 1), i seguenti: - "01) Il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Lo statuto, nell'ambit |
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Art. 2 - Principio di sussidiarietà1. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il princìpio di |
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Art. 3 - Partecipazione popolare e azione popolare1. La lettera b), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è sostituita dalle seguenti: |
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Art. 4 - Modifica dei soggetti al diritto di accesso1. L'articolo 2 |
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Art. 5 - Rinnovo dei consigli di circoscrizione1. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale non si procede allo scioglimento anticipato dei consigli di circoscrizione e si procede a |
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TITOLO I - Revisione dell'ordinamento delle autonomie locali |
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Capo II |
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Art. 6 - Funzionamento degli organi comunali e provinciali1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 sono apportate le seguenti aggiunte e sostituzioni: - prima del punto 1) è aggiunto il seguente: "1. Il comma 2 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente: "2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale"". - dopo il punto 3) sono aggiunti i seguenti 3-bis) e 3-ter): |
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Art. 7 - Autonomia organizzativa1. Alla lettera h), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 è aggiunto il seguente capoverso: "Prima del comma |
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Art. 8 - Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni1. Alle variazioni territoriali dei comuni si provvede con legge, previo referendum delle popolazioni interessate. Per variazioni dei territori comunali si intendono: a) l'istituzione di uno o più comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni; b) l'incorporazione di uno o più comuni nell'ambito di altro comune; c) la fusione di due o più comuni in uno nuovo; d) l'aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro Comune contermine. 2. N24 Le variazioni di denominazione dei comuni consistenti nel mutamento, parziale o totale, della precedent |
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Art. 9 - Potere di iniziativa del procedimento di variazione1. L'iniziativa dei procedimenti diretti alle variazioni territoriali spetta: a) alla Giunta regionale; |
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Art. 10 - Procedimento istruttorio1. Il progetto di variazione territoriale è corredato della seguente documentazione: a) relazione tecnica-illustrativa; |
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Art. 11 - Sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali1. In caso di esito positivo del referendum, entro i sei mesi successivi, i comuni interessati predispongono, su iniziativa di un solo Comune o di conc |
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TITOLO II |
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Capo I |
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Art. 14 - Il commissario straordinario1. L'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo de gli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche è sostituito dal seguente: "Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, fra i componenti dell'Ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'ufficio o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell'amministrazione |
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TITOLO II |
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Capo II - Disciplina dello status degli amministratori locali |
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Art. 15 - Disposizioni generali1. La Regione tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del t |
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Art. 16 - Condizione giuridica degli amministratori locali.1. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fr |
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Art. 17 - Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità |
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Art. 18 - Aspettative1. I sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i pre |
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Art. 19 - Indennità1. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali , nel rispetto dei seguenti criteri: a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori; b) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente; c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province regionali e degli assessori, in rapporto alla misura dell'indennità stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia regionale. Al presidente e ai componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali e al soggetto coordinatore degli uffici unici o comuni dei PIT sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 20 per cento dell'indennità prevista |
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Art. 19-bis - Divieto di cumulo1. I parlamentari nazionali ed europei e i deputati regionali non |
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Art. 20 - Permessi e licenze1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali e delle unioni di comuni nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a duecentomila abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre l'una, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. N14 2. I componenti delle commissioni consilia |
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Art. 21 - Rimborsi delle spese di viaggio1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivament |
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Art. 21-bis - Obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali |
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Art. 22 - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di Provincia, per i presidenti di unioni di comuni, di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 18, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, per i presidenti dei consigli circoscrizionali nel caso in cui il Comune abbia attuato n |
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Art. 23 - Occupazione d'urgenza di immobili1. L'amministrazione comunale può disporre, in presenza dei presupposti di cui alla legg |
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Art. 24 - Patrocinio legale1. L'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubb |
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Art. 25 - Consigli di amministrazione delle aziende speciali1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anch |
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Art. 26 - Testo coordinato in materia di ordinamento degli enti locali1. Il Presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della |
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Art. 27 - Apertura domenicale1. L'attività di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, è da intendersi ricompresa tra quelle elencate al comma 1 de |
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TITOLO II |
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Capo III - Province regionali |
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Art. 28 |
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Art. 291. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di o |
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