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Sent.C. Stato 23/07/1994, n. 800

45217 45217
1. Appalti oo.pp. - Albo nazionale costruttori - Iscrizione - Necessaria ai fini del requisito per la partecipazione a gare.
1. L'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori - la quale, ai sensi dell'art. 2, 1° c., L. 10 febbraio 1962 n. 57 e successive modificazioni, costituisce un requisito soggettivo necessario per concorrere validamente all'esperimento di una gara - può farsi rientrare nell'ambito dei provvedimenti creativi status o, meglio, nella categoria delle ammissioni (atti che imprimono una qualità ad un soggetto); pertanto, il requisito dell'iscrizione all'albo predetto è posseduto dall'interessato solo a seguito della materiale iscrizione all'albo medesimo e non nel momento in cui l'organo competente si sia pronunciato sulla relativa domanda.


L. 10 febbraio 1962 n. 57, art. 2 (R=L5762,A=2]

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