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Sent. C. Stato 08/06/1994, n. 614

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Sanzione pecuniaria. 2. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Misure repressive - Anche a distanza di tempo.
1. Il provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 13 L. 6 agosto 1967 n. 765, in alternativa alla demolizione delle opere abusive, non necessita di motivazione in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico a disporre la sanzione. 2. Il provvedimento che reprime l'abuso edilizio, in quanto colpisce una situazione di fatto attualmente contra ius, può essere adottato anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell'illecito, non avendo sotto tale aspetto nessun rilievo il decorso del tempo.

1a. Ved. nota 1a. a Cass. 7 aprile 1994 n. 3292.R
L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 13 R

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