Sent. C. Cass. 26/04/1994, n. 3963 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 26/04/1994, n. 3963

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Domanda - Posizione di diritto soggettivo - Esclusione.
1. Il privato che aspiri al rilascio di una concessione edilizia non è titolare - neanche in presenza di strumenti urbanistici che prevedano determinati tipi di edificabilità - di un diritto soggettivo al corrispondente comportamento della Pubblica amministrazione, essendo questa titolare, al riguardo, di poteri discrezionali che non cessano di essere tali allorché provvedimenti amministrativi interlocutori preclusivi dell'esame della domanda dell'interessato (nella specie, rinviato ad epoca successiva all'adozione di piani particolareggiati) siano stati annullati dal giudice amministrativo, sicché, anche in tal caso, la situazione giuridica del privato medesimo ha la consistenza del mero interesse legittimo, la cui lesione non è suscettibile di alcuna tutela risarcitoria, ammessa, invece dopo l'entrata in vigore dell'art. 4 D.L. 5 ottobre 1993 n. 398 - convertito in L. 4 dicembre 1993 n. 493 - solo con riguardo al pregiudizio "arrecato per il comportamento inadempiente".

1. Ved. Cass. 26 novembre 1990 n. 11358,[R=W26N9011358] nello stesso senso con riferimento alla natura di interesse legittimo della posizione del privato richiedente licenza edilizia - natura che rimane tale anche dopo l'eventuale annullamento del rifiuto della licenza - e che impedisce, anche in tal caso, l'esperibilità dell'azione risarcitoria. 1a. Ved. nota 1a. a C. Stato V 9 aprile 1994 n. 265.R
L. 4 dicembre 1993 n. 493 R

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