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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 03/06/2003, n. 11
L. R. Marche 03/06/2003, n. 11
- L.R. 28/07/2009, n. 18
- L.R. 28/12/2011, n. 28
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- Sentenza C. Cost. 19/12/2012, n. 288
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- L.R. 29/11/2013, n. 44
- L.R. 30/12/2014, n. 36
- L.R. 16/02/2015, n. 3
- L.R. 03/04/2015, n. 13
- L.R. 21/12/2015, n. 28
- L.R. 22/12/2016, n. 33
- L.R. 09/02/2018, n. 2
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Capo I - Disposizioni generali e organizzative |
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Art. 1 - Finalità e oggetto1. La Regione promuove la tutela, l'incremento e il riequilibrio biologico della fauna ittica, favorisce la ricerca e la s |
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Art. 2 - Acque interne1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle acque interne della Regione. Sono considerate tali le acque dolc |
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Art. 3 - Esercizio delle funzioni1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge spettano alle province, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lette |
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Art. 4 - Commissione tecnico-consultiva regionale |
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Art. 5 - Associazioni piscatorie1. Il dirigente della struttura regionale competente individua le sezioni regionali delle associazioni piscatorie nazionali operanti sul territorio regionale, in possesso dei seguenti requisiti: |
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Art. 6 - Gestione partecipata di attività inerenti la pesca nelle acque interne1. Le province, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, alla conservazione ed alla valorizzazione delle specie ittiche autoctone, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale, possono avvalersi delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 5 e delle |
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Capo II - Tutela e incremento del patrimonio ittico |
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Art. 7 - Carta ittica1. Ai fini della tutela e dell'incremento del patrimonio ittico, la Giunta regionale N4 approva, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la carta ittica regionale. |
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Art. 7-bis - Istituzione del Centro ittiogenico regionale |
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Art. 8 - Piani ittici provinciali |
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Art. 9 - Zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva1. Le province istituiscono zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva al fine di: a) favorire la riproduzione naturale delle spec |
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Art. 10 - Zone di protezione1. Le province ai fini della tutela delle specie ittiche e della conservazione delle varietà autoctone, possono ist |
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Art. 11 - Cattura di specie ittiche a scopo di ripopolamento1. Le province possono disporre la cattura di specie ittiche a scopo di ripopolamento delle acque interne, da effettuarsi |
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Art. 12 - Controlli sanitari1. Il materiale ittico proveniente da allevamenti e destinato ad essere immesso nei corpi idrici è accompagnato dalla seguente documentazione: a) certificato sanit |
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Capo III - Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente |
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Art. 13 - Equilibri biologici1. Le province possono: a) disporre la limitazione o il diviet |
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Art. 14 - Messa in secca dei corsi d'acqua e dei bacini1. Chi intende mettere in secca corsi d'acqua o bacini ovvero eseguire lavori nell'alveo dei corsi d'acqua che possono portare nocumento al |
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Art. 15 - Strutture per la risalita delle specie ittiche1. I progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che comportano l'occupazione totale o parziale del letto di fiumi o torrenti devono prev |
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Art. 16 - Derivazione di acque pubbliche1. Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche debbono essere munite di doppie griglie fisse, aventi tra barra e barra una luce massima di venti millimetri. 2. I punti di presa degli impianti per la produzione di energia el |
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Art. 17 - Scarico di acque utilizzate per scopi produttivi1. Lo scarico delle acque di lavaggio utilizzate negli impianti per l'estrazione di materiali inerti deve avvenire nel rispetto di modalità determinate dalle provin |
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Art. 18 - Tutela della biodiversità1. Non è consentita l'immissione nei corsi d'acqua di specie o popolazioni non autoctone, con la sola eccezione del |
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Art. 19 - Danni arrecati al patrimonio ittico1. Le province richiedono il risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico causato anche mediante l'inquinamento de |
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Capo IV - Esercizio della pesca |
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Art. 20 - Classificazione delle acque1. Le acque interne sono suddivise nelle seguenti categorie, al solo fine dell'uso dei mezzi e sistemi di pesca consentiti e dei ripopolamenti: a) categor |
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Art. 21 - Licenza di pesca1. L'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne è subordinato al possesso di licenza, valida su tutto il territorio nazionale. La licenza è di tipo A, B, C e D secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e successive modificazioni. La licenza di tipo A N10 |
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Art. 22 - Tassa di concessione regionale1. La tassa di concessione regionale, come disciplinata dalla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina delle tasse s |
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Art. 23 - Registro dei pescatori1. Ciascuna Provincia cura la tenuta di un registro dei pescatori, nel quale sono riportati gli estremi identificativi dei |
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Art. 24 - Calendario regionale di pesca1. Entro il 15 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale, sentite le associazioni piscatorie di cui all'articolo 5, stabilisce il |
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Art. 25 - Pesca controllata1. Le acque di categoria A e B sono sottoposte a regime gratuito di pesca controllata, con limitazione dei capi catturabili; nelle acque di categoria A è istituito il riposo biologico, ed il relativo divieto di pesca, nei giorni di mar |
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Art. 26 - Laghetti di pesca1. Si definiscono laghetti di pesca gli specchi d'acqua in cui l'esercizio della pesca è consentito, con l'assenso del proprietario, nel rispetto delle norme della presente legge, fatta eccezione per le disposizioni concernenti i periodi di pesca, le misure ed il numero degli esemplari catturabili. 2. Negli specchi |
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Art. 27 - Attività agonistiche1. Per attività agonistiche s'intendono le competizioni svolte in campi di gara permanenti o temporanei a norma dei regolamenti nazionali ed internazionali approvati dal CONI, organizzate dalle associazioni piscatorie di cui all'articolo 5 su autorizzazione della Provincia. 2. Le province: a) predispongono il piano triennale per l'allestimento di campi di gara permanenti e determinano modalità e condizioni per il rilascio delle relative autorizzazioni; |
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Capo V - Divieti, sanzioni e vigilanza ittica |
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Art. 28 - Divieti1. Nelle acque interne è vietato a chiunque: a) esercitare la pesca nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva; b) esercitare la pesca nelle zone di protezione; c) immettere specie ittiche non autoctone così come previsto dall'articolo 18; |
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Art. 29 - Sanzioni1. Ferme restando le sanzioni previste per la violazione di norme tributarie, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente legge si applicano le seguenti sanzioni, cumulabili con le eventuali sanzioni penali: a) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro e sospensione della licenza di pesca per un anno, per chi esercita la pesca in zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva; b) sanzione amministrativa da 200,00 euro a 600,00 euro e sospensione della licenza di pesca per due anni, per chi esercita la pesca in zone di protezione; c) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro per chi immette nelle acque interne specie ittiche estranee alla fauna locale; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro; qualora la violazione riguardi la specie siluro (Silurus glanis), gli importi sono raddoppiati; d) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro e sospensione della licenza di pesca per un anno, per chi viola disposizioni a tutela degli equilibri biologici, emanate ai sensi dell'articolo 13; e) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro e sospensione della licenza di pesca per cinque anni, per chi e |
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Art. 30 - Agenti di vigilanza1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente legge e l'accertamento delle relative infrazioni competono: a) agli agenti dipendenti dalle province; b) alle guardie ittiche volontarie appartenenti alle associazioni piscatorie, di cui all'articolo 5, ed alle guardie volontarie delle associazioni protezionistiche e naturalistiche nazionali riconosciute, cui sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme di pubblica sicurezza; |
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Art. 31 - Ripartizione dei proventi |
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Capo VI - Disposizioni finanziarie, finali e transitorie |
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Art. 32 - Disposizioni finanziarie1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di euro 71.116,12. 2. Per gli anni successivi l'entità de |
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Art. 33 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) L.R. 19 agosto 1983, n. 28 (Norme per l'i |
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Art. 34 - Norme finali e transitorie1. Con regolamento, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati: a) i requisiti essenziali delle convenzioni di cui all'articolo 6: b) le modalità per la tabellazione delle zone di cui agli articoli 9 e 10; c) le caratteristiche delle tabelle di cui all'articolo 20; d) le caratteristiche del documento della licenza di cui all'articolo 21 e il relativo modello; e) le caratteristiche del tesserino di cui all'articolo 25, comma 2, e il relativo model |
Testo coordinato con le modifiche fino alla L.R. 09/02/2018, n. 2.
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