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Sent.C. Cass. 22/06/1994, n. 5973

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1. Appalti - Licitazione privata - Per la realizzazione centro commerciale all'ingrosso - Provvedimento di esclusione di un partecipante - Impugnazione - Giurisdizione A.G.O. - Cointeressenze pubbliche - Irrilevanza.
1. Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione dell'impugnazione del provvedimento di esclusione dalla licitazione privata per l'appalto dei lavori di realizzazione di una struttura immobiliare da destinare a centro commerciale all'ingrosso di interesse nazionale, regionale o provinciale, la cui titolarità spetti, ai sensi dell'art. 11 L. 28 febbraio 1986 n. 41, ad Enti di diritto privato, come un Consorzio fra diverse società, dovendosi - pur in presenza di erogazione di contributi pubblici o di partecipazione maggioritaria di capitale pubblico in tali società o, infine, dell'imposizione di particolari requisiti in capo ai partecipanti alle gare di appalto (come quelli di capacità economica e finanziaria, di cui all'art. 20 lett. a) D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406) - escludere, sia in ragione di tale qualità dei titolari sia per il difetto assoluto di ogni possibile configurazione di un qualsiasi diritto di uso pubblico del bene da realizzare, la possibilità di ascrivere quest'ultimo nel novero delle opere pubbliche, la cui realizzazione possa costituire oggetto di concessione o di altro atto di conferimento di poteri pubblicistici.

1a. Ved. nota 1a. a C. Stato VI 16 aprile 1994 n. 520R
L. 26 febbraio 1986 n. 41, art. 11R; D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406, art. 20, lett. a)[R=DLG40691,A=20]

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