Sent.C. Cass. 06/05/1994, n. 4388 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 06/05/1994, n. 4388

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Interesse legittimo dell'appaltatore - Limite - Revisione obbligatoria per pattuizione espressa o per provvedimento di riconoscimento del diritto alla revisione.
1. Con riguardo alla revisione del prezzo degli appalti di opere pubbliche, la posizione dell'appaltatore - che è di norma tutelabile davanti al giudice amministrativo, configurandosi come interesse legittimo - acquista natura e consistenza di diritto soggettivo, tutelabile davanti al giudice ordinario, solo quando la revisione stessa sia stata resa convenzionalmente obbligatoria, al verificarsi di determinate condizioni, in forza di esplicita clausola contrattuale stipulata - prima dell'entrata in vigore della L. 22 febbraio 1973 n. 37, che ha vietato pattuizioni siffatte - ai sensi del D.L.Lgt. 6 dicembre 1947 n. 1501, con inequivoco contenuto derogativo della disciplina generale, ovvero quando l'Amministrazione abbia già adottato un espresso provvedimento attributivo (ed insorga controversia limitatamente all'ammontare del relativo importo o sui criteri e parametri di liquidazione) o tenuto un comportamento tale da comportare implicito riconoscimento del diritto alla revisione, al quale fine, peraltro, non è sufficiente né la previsione contrattuale delle quote di incidenza dei vari fattori di costo, né riconoscimento che non provenga dall'organo deliberativo competente ad esprimere la volontà dell'Ente (nella specie, non dal Consiglio comunale, ma dal Sindaco e poi, in via d'urgenza, dalla Giunta, ma con delibera non ratificata dal Consiglio).

1a. Ved. nota 1a a. Cass. S.U. 7 aprile 1994 n. 3272.R
D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501 L. 2 febbraio 1973 n. 37 [R=L3773]

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