Sent. TAR. Piemonte 17/01/2018, n. 94 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP16155

Sent. TAR. Piemonte 17/01/2018, n. 94

4511493 4511493
1. Appalti e contratti pubblici - Affidamento di lavori di rifacimento di coperture in cemento-amianto - Subappalto necessario - Requisito iscrizione all’ANGA - Legittimità - Differenza con l’istituto dell’avvalimento. 2. Appalti e contratti pubblici - Lavori di rifacimento di coperture in cemento-amianto - Subappalto - Mancata indicazione della terna di subappaltatori - Soccorso istruttorio - Necessità.

1. Il “subappalto necessario” può essere utilizzato anche per sopperire alla mancanza del requisito di idoneità tecnica costituito dall’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (ANGA) nella categoria necessaria per eseguire lavorazioni sul cemento-amianto, come previsto dall’art. 212, comma 5 del D. Leg.vo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente). Ed infatti l’istituto in questione consente di partecipare a gare per l’affid

Contenuto riservato

Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi Abbonarti oppure attivare una Prova gratuita.

Se sei già abbonato Entra con le tue credenziali.

Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a servizio.clienti@legislazionetecnica.it

Dalla redazione

Read more
Read more
Read more
Read more
Read more