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Sent.C. Cass. 02/05/1994, n. 4198

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1. Appalti - Difetti gravi (o rovina o pericolo di rovina) dell'opera - Responsabilità del costruttore ex art. 1669 C.c. - Termini di decadenza e prescrizione.
1. La responsabilità extracontrattuale del costruttore nei confronti del committente ( dei suoi aventi causa) per i danni conseguenti alla rovina (o pericolo di rovina) od ai gravi difetti di costruzione dell'immobile, è subordinata dall'art. 1669 C.c. alla denuncia nel termine di decadenza di un anno dalla data della scoperta ed è soggetta al termine di prescrizione di un anno dalla data della denuncia; il primo dei prodotti termini, essendo legato alla scoperta, presuppone l'adeguata conoscenza, da parte del committente, del vizio e delle sue cause, mentre il secondo, essendo legato alla denuncia, prescinde dalla data dell'accertamento del vizio che, con la denuncia, il committente ha rivelato di conoscere.


C.c. art. 1669

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