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Flash news del
16/02/2018

Mancanza voci di prezzo e possibilità di interpretare l'offerta

Il TAR della Calabria rafforza la giurisprudenza del favor partecipationis, ossia del principio in virtù del quale l’ammissione di ciascun offerente ad ogni gara d’appalto deve essere sempre assicurata ove possibile.

Segnalazione a cura del prof. avv. Mario Tocci

In particolare, con la Sentenza 07/02/2018, n. 388, emessa dalla prima sezione, il collegio calabrese ha ritenuto che le offerte economiche di gara possono essere eterocorrette sulla base di elementi non altrimenti desumibili, e dunque a condizione di non sconfinare nell’integrazione ovvero nella rettifica (che non sono ovviamente consentite, sotto pena di violazione della par condicio, come peraltro statuito dalla sentenza C. Stato 27/03/2014, n. 1487).

La pronuncia in commento è peraltro pienamente ossequiosa del dictum della sentenza C. Stato 17/01/2011, n. 240, al lume della quale l’omessa menzione di un elemento essenziale non documentalmente ricavabile rende inammissibile l’offerta di gara.
 

Dalla redazione