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Sent. Corte Cost. 24/03/1994, n. 100

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Necessità - Regione Friuli-Venezia Giulia - Interventi di limitata rilevanza - Non occorre - Mera autorizzazione - Sufficienza - Artt. 72 e 78 L.R. n. 52/1991 - Contrasto con art. 2 e 25, 2° c., Cost. - Non sussiste.
1. E' infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 72 lett. b) ed f) e 78 L.R. Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991 n. 52, sollevata, con riferimento agli artt. 25 secondo comma e 3 Cost., sotto il profilo che i citati articoli richiederebbero, in contrasto con la legislazione statale, una semplice autorizzazione, anziché una concessione edilizia, per la costruzione di opere costituenti impianti tecnologici, al servizio di edifici già esistenti, e per le occupazioni di suolo, mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero, poiché i citati articoli sono conformi all'art. 7 D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito dalla L. 25 marzo 1982 n. 94, che prevede il regime dell'autorizzazione per interventi eterogenei, non sempre di tipo edilizio, di limitata rilevanza sul piano urbanistico, salva la tutela degli interessi paesistici ed ambientali, eventualmente coinvolti.


Cost. artt. 3 e 25 ; L. 25 marzo 1982 n. 94 R

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