Sent. C. Cass. pen. 22/09/1995, n. 11203 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 22/09/1995, n. 11203

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Sanatoria - Inapplicabilità della riduzione in pristino - Condizione.
1. La rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi costituisce una sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale con un potere autonomo che, tuttavia, deve essere necessariamente coordinato con tutta la disciplina e con il regime sanzionatorio stabiliti dalla normativa di riferimento; in detto sistema assumono rilevanza l'istituto generale della sanatoria e la sanzione reintegratoria reale della demolizione che, al di là delle norme, soprattutto nel settore urbanistico, in cui è espressamente subentrata la rimessione in pristino, deve ritenersi configurata come misura ripristinatoria più estesa del suo semplice contenuto demolitorio cioè sostituita dalla rimessione in pristino; pertanto, reso omogeneo il sistema sanzionatorio, avuto riguardo alle finalità di tutela dell'interesse sostanziale alla protezione del paesaggio, potendosi il reato ai sensi dell'art. 1 sexies L. 8 agosto 1985 n. 431 configurare per la sola esecuzione di opere o attività senza l'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 L. 29 giugno 1939 n. 1497 l'autorizzazione in sanatoria, purché legittima, valida ed efficace, escluderà l'applicazione di detto ordine da parte del giudice penale, tutte le volte in cui il suo rilascio elimina ogni vulnus al paesaggio in una visione sostanziale della sua protezione.

Dalla redazione