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Sent. C. Cass. pen. 06/10/1995, n. 10924

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1. Edilizia ed urbanistica - Bellezze naturali - Tutela - Autorizzazione a fini paesaggistici.
1. L'autorizzazione ai fini paesaggistici è necessaria qualora vi siano comportamenti che incidano in senso fisico ed estetico sui beni protetti ovvero modifichino in modo consistente ed apprezzabile pure temporalmente il paesaggio. (Nella specie è stato configurato il reato di cui all'art. 1 sexies L. 8 agosto 1985 n. 431 perché non era stata richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 L. 29 giugno 1939 n. 1497 per l'asfaltatura di un piazzale che prima era soltanto in terra battuta).

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