Ord.C. Cass. 21/07/1995, n. 575 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Ord.C. Cass. 21/07/1995, n. 575

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1. Appalti oo.pp. - Arbitrato - Competenza arbitrale - Deroga ex art. 16 L. 1981 n. 741 - Questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata.
1. La questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 24, comma 1, e 102 comma 1, della Cost., dell'art. 16 della L. 10 dicembre 1981 n. 741 - il quale dispone che, in deroga alle disposizioni degli artt. 43 e ss. del Capitolato generale oo.pp. (D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063), la competenza arbitrale può essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara oppure nel contratto in caso di trattativa privata - non è manifestamente infondata, atteso che, per quanto riguarda le controversie nascenti dai contratti di appalto di opere pubbliche soggetti all'applicazione del succitato art. 16 della legge n. 741, la regola della competenza del giudice ordinario viene rovesciata, nel senso che la competenza ordinaria in tale materia è quella arbitrale e non quella giudiziaria e che tale regola può essere derogata soltanto in modi che non consentano alle parti - a seguito di unilaterale scelta - di adire il giudice.


Cost. artt. 24, 1° c. e 102, 1° c. ; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 16 [R=L74181,A=16]; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 [R=DPR106362]; Capitolato generale oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 43 e ss.

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