Sent. C. Cass. 12/04/1995, n. 4196 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 12/04/1995, n. 4196

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1. Edilizia ed urbanistica - Zone sismiche - Distanze - Art. 6 n. 4 L. n. 1684/1962 - Larghezza minima di sei metri tra i muri frontali - Presupposto.
1. La disposizione contenuta nell'art. 6 n. 4 L. 25 novembre 1962 n. 1684 - a norma della quale l'area posta tra edifici e sottratta al pubblico transito deve avere la larghezza minima di sei metri misurata tra i muri frontali - attiene a tutte le ipotesi in cui i muri perimetrali di costruzioni finitime si trovino in posizione antagonistica, idonea a provocare, in caso di crollo di uno degli edifici, danni a quello finitimo; pertanto, la presenza nei detti muri perimetrali di spigoli ed angoli non esula dalla sfera di applicazione della detta norma, in quanto ogni angolo o spigolo è formato da due linee che, sul piano costruttivo, costituiscono vere e proprie fronti, le quali, a loro volta, realizzano, rispetto all'opposta costruzione, quella posizione antagonistica la cui potenziale pericolosità viene eliminata od attenuata dal rispetto della distanza minima; tale principio trova, però, applicazione nel caso in cui le due rette che si dipartono dall'angolo secondo le direttrici dei lati di questo vadano ad intersecare il perimetro della costruzione che si vuole opposta, mentre, qualora tali linee non attraversino idealmente il corpo dell'edificio vicino, non v'è antagonismo tra le costruzioni, né sussiste quella frontalità che la norma in oggetto prevede come presupposto dell'osservanza della distanza di sei metri a scopo di prevenzione antisismica tra i segmenti perimetrali degli edifici.

1. Ved. Cass. 27 gennaio 1976 n. 257[R=W27GE76257] (Sulla applicazione della L. n. 1684/1962, art. 6). 1a. Come nota 1a. a Cass. 12 aprile 1995 n. 4195.R
Cod. civ. art. 873 ; L. 25 novembre 1962 n. 1684, art. 6 n. 4 (Superata dalla L. 2 febbraio 1974 n. 64:

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