Sent.C. Cass. 21/06/1995, n. 7013 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 21/06/1995, n. 7013

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1. Appalti oo.pp. - Controversie - Arbitrato ex art. 47 D.P.R. n. 1063/1962 - Derogabilità - Art. 26 L. reg. Sicilia n. 21/1985 - Efficacia derogativa - Insussistenza.
1. In tema di competenza arbitrale sulle controversie inerenti ad appalto di opera pubblica, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, come modificato dall'art. 16 L. 10 dicembre 1981 n. 741, la suddetta competenza può essere derogata in favore del giudice ordinario solo in forza di un'apposita clausola contestuale al contratto, inserita nel bando od invito di gara, ovvero nello stesso contratto, in caso di trattativa privata; la suddetta disciplina non è derogata dalla disposizione di cui all'art. 26 L. reg. Sicilia 29 aprile 1985 n. 21(contenente norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia) atteso che tale norma, essendosi limitata a riconoscere all'impresa appaltatrice, trascorsi i termini per il collaudo, la possibilità di far valere i propri diritti proponendo giudizio arbitrale od ordinario ai sensi delle norme vigenti, si è limitata a disciplinare i termini ed i modi delle procedure di collaudo, senza innovare al vigente sistema dell'arbitrato obbligatorio previsto dall'art. 47 cit.

1a. Come nota 1a. a Cass. 3 aprile 1995 n. 3907.R
D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 47 [R=DPR106362,A=47]; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 16 [R=L74181,A=16]; L. reg. Sicilia 29 aprile 1985 n. 21, art. 26 [R=XLRS2185]

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