Sent. TAR. Campania Napoli 07/12/2017, n. 5785 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. TAR. Campania Napoli 07/12/2017, n. 5785

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1. Edilizia e urbanistica - Distanze tra le costruzioni - Distanza tra edifici antistanti ai sensi dell’art. 9 del D.M. 1444/1968 - Carattere generale e inderogabile - Applicazione a nuovi edifici - Applicazione anche a ristrutturazioni che diano vita ad un organismo edilizio oggettivamente diverso. 2. Edilizia e urbanistica - Qualificazione degli interventi edilizi - Intervento di ristrutturazione edilizia - Linea distintiva tra le nozioni di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione. 3. Edilizia e urbanistica - Distanze tra le costruzioni - Distanza tra edifici antistanti ai sensi dell’art. 9 del D.M. 1444/1968 - Differenza di quote esistente tra gli edifici - Irrilevanza - Una sola parete finestrata - Sufficienza. 4. Edilizia e urbanistica - Distanze tra le costruzioni - Distanza tra edifici antistanti ai sensi dell’art. 9 del D.M. 1444/1968 - Interventi in zone A (centro storico) - Applicazione in caso di nuova costruzione.

1. In termini generali, la disposizione contenuta nell’art. 9 del D.M. 1444/1968, che prescrive la distanza di 10 metri che deve sussistere tra edifici antistanti, ha carattere inderogabile poiché si tratta di norma imperativa, la quale predetermina in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza; tali distanze sono coerenti con il perseguimento dell’interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal Codice civile. Tale disposizione si applica sia ai “nuovi edifici” -

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