Le norme di cui all'art. 2 sui trasferimenti disposti dal quarto comma dell'art. 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) dalle imprese assoggettate a trasferimento, che esercitano in via esclusiva o principale attività di cui al primo comma dell'art. 1, l'Ente nazionale riterrà il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse ed i relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalità per l'esecuzione del trasferimento, nonché quelle per la separazione e la restituzione, agli aventi diritto, dei beni non ritenuti.
L'Ente dovrà decidere circa i beni da restituire entro centottanta giorni dalla esecuzione del trasferimento.
Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sarà amministrata, con tutti i poteri di gestione, da un amministratore provvisorio nominato dall'Ente nazionale e fino a quando l'Ente nazionale stesso non disponga diversamente;
2) per le imprese che non esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'art. 1, saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale del complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse dei relativi rapporti giuridici;
3) la classificazione delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) sarà operata con riferimento alla organizzazione ed alla consistenza delle imprese stesse alla data del 31 dicembre 1961;
4) alle imprese gestite da enti pubblici si applicherà la disciplina contenuta nei numeri 1), 2) e 3); gli enti pubblici che gestiscono in via esclusiva le attività indicate nel primo comma dell'art. 1 saranno disciolti; si provvederà altresì al riordinamento degli enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le attività sopradette ed alle necessarie modifiche delle attuali norme ad essi relative, adeguandole ai compiti che rimangono attribuiti ai medesimi in base a criteri di semplificazione amministrativa.
Sarà prevista la nomina di amministratori straordinari per la gestione degli enti: la nomina sarà fatta dal Ministr