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Sent. C. Cass. 27/02/1995, n. 2290

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Appalti - Varianti ordinate dal committente ex art. 1661 Cod. civ. - Effetti - Sostituzione del precedente contratto con uno diverso - Inconfigurabilità - Limite - Rilevanza per lo spostamento del termine di consegna dell'opera - Condizioni.

Nel contratto di appalto, le variazioni al progetto che il committente, ai sensi dell'art. 1661 Cod. civ., ha il potere di apportare assumendone i costi, quando queste non importino notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi delle singole categorie dei lavori e l'ammontare dei relativi costi non superi il sesto del prezzo convenuto, non determinano, di per sé, la sostituzione del precedente contratto con uno diverso, ma solo la parziale modifica dell'oggetto della prestazione dovuta dall'appaltatore e l'obbligazione del committente di pagamento degli eventuali costi aggiuntivi, né implicano rinuncia del committente al termine di consegna dei lavori stabilito nel contratto, con conseguente applicabilità della disciplina dell'art. 1183 Cod. civ., ma, a meno che non sia dimostrato, in concreto, un diverso e specifico accordo tra le parti e che non si tratti di variazioni di notevole entità che, comportando un importante mutamento del piano dei lavori, rendano inesigibile l'adempimento nell'originario termine, possono assumere rilievo solo come eventuale causa di ritardo non imputabile all'appaltatore e di giustificazione dell'inosservanza di quel termine pattuito.

1. Ved. Cass. 7 aprile 1986 n. 2394 R e 4 maggio 1982 n. 2757 1a. Come note 1a., 2a. e 3a. a C. Conti 8 febbraio 1995 n. 19.


Cod. civ. artt. 1183 , 1218 e 1661

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