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Sent.C. Cass. 14/02/1995, n. 1570

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1. Appalti oo.pp. - Sospensione dei lavori disposta dalla P.A. - Superamento dei termini ex art. 30 Cap. gen. oo.pp. - Poteri dell'appaltatore.
1. Nell'appalto di opere pubbliche, qualora la sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione, in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 30, 2° c. prima parte D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, superi i termini per la medesima previsti, l'appaltatore ha la scelta tra lo scioglimento del contratto di appalto, ovvero la sua prosecuzione, ma ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti soltanto se l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, mentre non ha diritto ad ulteriori compensi od indennizzi ove preferisca protrarre l'esecuzione del contratto, ritenendo, nel suo interesse, di proseguire i lavori.

1. Conf. Cass. 4 settembre 1984 n. 4759.[R=W4S844759]
Capitolato generale oo.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 30 [R=DPR106362.A=30]

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