Sent.C. Cass. 08/05/1992, n. 5496 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 08/05/1992, n. 5496

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1. Appalti oo.pp. - Consegna dei lavori - Ritardo - Risarcimento danni - Condizioni.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, a norma dell'art. 10 del Capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, in caso di ritardo nella consegna dei lavori da parte del committente, il risarcimento dal danno deve essere riconosciuto all'appaltatore solo se questi ha esercitato la facoltà di recedere dal contratto, dovendosi presumere, in caso contrario, che egli consideri ancora eseguibile il contratto senza ulteriori oneri; nel caso in cui non sia stata esercitata la facoltà di recesso il diritto al risarcimento del danno non compete neppure se vi sia stata previa costituzione in mora della P.A. e sia stata iscritta riserva del verbale di tardiva consegna dei lavori.


Cap. gen. oo.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 10 [R=DPR106362,A=10]

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