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Sent. CGAR. Sicilia 28/07/1992, n. 217

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1. Architetti - Limiti di competenza - Non vi rientra la progettazione e direzione lavori di opere fognarie e opere viarie.
1. A norma degli artt. 52 e 54 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, le opere fognarie e le opere viarie non rientrano nell'ambito delle competenze professionali degli architetti, atteso che tali opere non possono essere ricondotte al novero di quelle «di edilizia civile».

1. Ved. C Stato IV 19 febbraio 1990 n. 92 R, T.A.R. Lazio 30 luglio 1990 n. 1477, T.A.R. Molise 23 maggio 1990 n. 147.
R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, artt. 52 e 54R

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