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Sent. C. Cass. 15/10/1992, n. 11284

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Criterio della prevenzione - Costruzione illegittima del vicino prevenuto - Condanna del giudice, alternativa all'arretramento od all'avanzamento. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Costruzioni sul confine - Scelta del preveniente, definitiva - Conseguenze riguardo alla sopraelevazione.
1. In tema di distanze fra costruzioni, la facoltà del vicino prevenuto di arretrare fino alla distanza legale la propria costruzione illegittima, ovvero di avanzarla fino a quella del proveniente, si traduce sul piano processuale nel potere del giudice, ancorché sollecitato dalla parte interessata, di disporre l'eliminazione della situazione illegittima, ordinando con la sentenza di condanna in via alternativa l'arretramento della costruzione illegittima ovvero l'avanzamento di essa secondo i principi dell'aderenza. 2. In tema di distanze fra costruzioni, la scelta che spetta al proveniente di costruire sul confine è definitiva, nel senso che tale scelta condiziona non solo l'attività edilizia del vicino, ma lo stesso proveniente che nella prosecuzione in altezza del fabbricato deve attenersi alla regola costruttiva originariamente adottata, per modo che sia il proveniente che il prevenuto possono sopraelevare sul filo della precedente costruzione, ma se non ritengono di rispettare tale criterio costruttivo devono osservare dall'altro fabbricato il distacco minimo previsto dal Codice civile o dai regolamenti locali.

1. Ved. Cass. 21 agosto 1985 n. 4459 [R=W21AG854459] (Sulle finalità dell'art. 873 C.c.). 2. Conf. Cass. 5 marzo 1990 n. 1740[R=W5M901740], 10 febbraio 1987 n. 1420[R=W10F871420].

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