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Sent.C. Cass. 09/11/1992, n. 12076

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1. Arricchimento senza causa - Azione generale di arricchimento - Locupletazione conseguente ad inadempimento - Esclusione della causa ingiusta - Limite - Conservazione dell'efficacia vincolante del contratto
1. In tema di azione generale di arricchimento, di cui all'art. 2041 C.c., ove la locupletazione di una parte sia conseguenza di un contratto o di altri rapporti giuridici e del mancato adempimento delle obbligazioni che da essi derivano a carico della parte stessa la quale abbia, invece ottenuto la prestazione della controparte, va esclusa la causa ingiusta, con conseguente preclusione alla sperimentazione di detta azione, fin quando il contratto od il diverso rapporto conservino, rispetto alle parti ed ai loro aventi causa, la propria efficacia vincolante.

1. Ved. Cass. 12 settembre 1992 n. 10433 R e relativa nota; e Cass. 14 dicembre 1989 n.5619 R (sulla facoltà delle parti nel contratto di appalto di derogare alla disciplina della revisione prezzi). Sui presupposti dell'azione generale di arricchimento ved. Cass. 19 giugno 1974 n. 1819.[R=W19G741819]
C.c. art. 2041

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