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Sent.C. Cass. 21/10/1992, n. 11474

44270 44270
1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Consulenza dichiarata nulla - Azione di ripetizione di indebito delle somme corrisposte al consulente
1. La domanda diretta ad ottenere dal consulente tecnico la restituzione di somme corrispostegli, in relazione ad una consulenza poi dichiarata nulla, fà valere il diritto della parte alla ripetizione di un indebito oggettivo senza trovare preclusione, diretta od indiretta, nelle disposizioni dell'art. 64 C.p.c. - che concernono la responsabilità aquiliana del consulente per i danni cagionati con fatto illecito - ed è soggetta alle ordinarie regole della competenza per valore.


C.p.c. art. 64

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