Sent.C. Cass. 02/02/1993, n. 1276 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 02/02/1993, n. 1276

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1. Ingegneri e architetti - C.N.P.I.A. - Consiglio di amministrazione - Pretesa della categoria degli ingegneri di avere sette rappresentanti - Controversia - Giurisdizione A.G.O.
1. La controversia concernente la pretesa della categoria professionale degli ingegneri di essere rappresentati in numero di sette - in conformità alla previsione dell'art. 11, 1° c., L. 4 marzo 1958 n. 179 - nel consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti, eletto dal Comitato nazionale di tale cassa, istituita dalla legge cit., è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, qualificandosi detta pretesa non come interesse legittimo ma come tipico diritto di elettorato passivo, ovvero diritto all'eleggibilità (ius ad officium), nascente come tale dallo stesso ordinamento professionale di previdenza, e non essendo la specie inquadrabile in alcuna delle ipotesi legali di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di diritti soggettivi.

1. Ved. Cass. S.U. 25 gennaio 1989 n. 428, R la quale si pronunzia nello stesso senso della giurisdizione del giudice ordinario e non di quella del Consiglio nazionale degli ingegneri, dato che l'art. 8, 3° c. della L. 1958 n. 179 rinvia alla disciplina delle elezioni dei consigli degli ordini professionali fissata dalle norme dei D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, ma con riguardo soltanto alle modalità del procedimento elettorale e non anche - come precisa la Cass. S.U. 19 gennaio 1988 n. 394 [R=W19GE88394]- alle speciali attribuzioni giurisdizionali assegnate nella relativa materia a quel consiglio nazionale.
D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, artt. 2 a 6 ; L. 4 marzo 1958 n. 179, artt. 8 e 11R

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