FAST FIND : GP1043

Sent.C. Stato 22/10/1992, n. 1059

44237 44237
1. Appalti oo.pp. - Trattativa privata - Scelta della P.A. - Impugnazione - I terzi non partecipanti non vi hanno interesse - Limiti. 2. Appalti oo.pp. - Trattativa privata - Da I.P.A.B. - Previa autorizzazione prefettizia ex art. 26 L. 1890 n. 6972 - Procedura oggi superata.
1. Non sussistono in via generale, la legittimazione e l'interesse dei terzi ad impugnare la determinazione della P.A. di stipulare un contratto a trattativa privata, salvi i casi in cui la determinazione incida su aspettative create dalla stessa P.A. o su rapporti obbligatori in corso di svolgimento. 2. La competenza del Prefetto ad autorizzare le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (l.P.A.B.) a stipulare un contratto a trattativa privata, prevista dall'art. 26 L. 17 luglio 1890 n. 6972, è venuta meno a seguito del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 9, che ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica ed ha demandato ai Comitati regionali di controllo la vigilanza e la tutela sulle Istituzioni predette.

1. Ved. C. Stato V 27 gennaio 1986 n. 62[R=WCS27GE8662] e 4 agosto 1986 n. 394.[R=WCS4AG86394]
L. 17 luglio 1890 n. 6972, art. 26[R=L697290,A=26]; D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 9[R=DPR972]

Dalla redazione