Sent. C. Cass. pen. 25/03/1993, n. 3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 25/03/1993, n. 3

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1. Edilizia ed urbanistica - Bellezze naturali - Mancata approvazione piano paesistico - Divieto assoluto di edificabilità - Sussistenza 2. Edilizia ed urbanistica - Bellezze naturali - Piano paesistico - Approvazione tardiva - Decadenza - inconfigurabilità 3. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Silenzio assenso - Configurabilità 4. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Bellezze naturali - Costruzioni edilizie - Nulla osta regionale - Silenzio assenso ex D.L. 1982 n. 9 - Inconfigurabilità
1. La L. 8 agosto 1985 n. 431 ha innovato il regime della tutela delle bellezze naturali, come previsto dalla L. 29 giugno 1939 n. 1497, sostituendo ai vincoli specifici gravanti su determinate località dotate di particolari pregi estetici, una diffusa tutela del paesaggio, e prevenendo ogni ulteriore possibilità di degrado ambientale attraverso l'imposizione, in via cautelare, di un divieto di edificabilità esteso a tutte le aree comunque interessate dai vincoli paesistici; ai sensi dell'art. 1 quinquies legge n. 431 anzidetta, l'operatività di tale salvaguardia cautelare non tollera deroghe sino a quando non vengano adottati dalle Regioni i piani paesistici previsti dal precedente art. 1 bis legge n. 431 cit. e peraltro, per ritenere «adottati» i suddetti piani non è sufficiente la loro materiale predisposizione, occorrendo invece che, concluso il loro processo formativo, essi siano stati approvati e siano quindi operativi. 2. In tema di operatività del divieto di interventi innovativi sul territorio, posto dall'art. 1 quinquies L. 8 agosto 1985 n. 431, il fatto che i piani paesistici regionali non siano stati approvati entro il termine del 31 dicembre 1986, stabilito dall'art. 1 bis legge n. 431 cit. non esclude che gli stessi possano essere approvati successivamente, nessuna decadenza essendo prevista dalla legge come conseguenza dell'avvenuto decorso di quel termine. (La Corte suprema di cassazione ha altresì rilevato che, persistendo l'inerzia delle Regioni, alle stesse può validamente sostituirsi il Ministero per i beni culturali ed ambientali, investito dalla legge di un ampio potere surrogatorio). 3. Le disposizioni contenute nell'art. 8 D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1982 . 94, ed in base alle quali una richiesta di concessione deve intendersi accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento motivato con il quale sia negato il rilascio, sono applicabili remore a condizione che la concessione sia un atto dovuto» in forza degli strumenti urbanistici vigenti; solo in tal caso, infatti, il mancato rilascio del provvedimento formale è imputabile ad un'ingiustificata inerzia della Pubblica amministrazione di fronte ad una richiesta riguardante un intervento edilizio consentito sulla base di un determinato quadro normativo di riferimento. 4. Le previsioni di cui all'art. 8 D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito dalla L. 25 marzo 1982 n. 94, concernenti la possibilità di far ricorso al silenzio-assenso della Pubblica amministrazione come fonte di un provvedimento concessorio, sono inapplicabili alle autorizzazioni affrancatrici dei vincoli paesistici, pure quando questi vincoli hanno perduto il carattere dell'assolutezza e dell'inderogabilità per effetto dell'avvenuta approvazione delle specifiche misure di salvaguardia contenute in un piano paesistico; anche in questa ipotesi, di fronte alla persistente inerzia dell'amministrazione regionale, i poteri autorizzativi sono esercitati in via surrogatoria dallo Stato, ma debbono manifestarsi sempre nelle forme di provvedimenti espressamente motivati.

Dalla redazione