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Sent.C. Conti 30/06/1993, n. 104

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1. Appalti oo.pp. - Gare - Opere segrete - Edilizia penitenziaria - Decreto di segretazione - Opere di ristrutturazione - Previo parere ex art. 3 L. 1977 n. 404 - Necessità. 2. Progetto oo.pp. - Prezzi - Indeterminatezza - Inammissibilità.
1. E' illegittimo il decreto di segretazione di opere di ristrutturazione emesso dal Ministro di grazia e giustizia senza l'acquisizione del parere favorevole dell'apposita commissione ai sensi dell'art. 3 L. 1° luglio 1977 n. 404, essendo la «ristrutturazione» riconducibile alle categorie tipologiche (costruzione, adattamento, completamente) considerate con ampia espressione dalla lettera dell'art. 3 Legge n. 404 cit. 2. La progettazione dell'opera pubblica, per la sua determinatezza, ha lo scopo di dare certezza ai termini contrattuali per la necessaria tutela degli interessi in concreto perseguiti dalla Pubblica amministrazione - parte del procedimento e degli stessi interessi generali dello Stato/Erario - essendo inammissibile, nei contratti ad evidenza pubblica, l'indeterminatezza dei costi.

1. Ved. C. Stato V 17 ottobre 1987 n. 637.[R=WCS17O87637]
L. 1° luglio 1977 n. 404, art. 3R

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