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Sent. CGAR. Sicilia 01/07/1993, n. 247

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Titolare di fabbricato abusivamente costruito - Conserva interesse all'impugnazione - Condizioni. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Industria insalubre - Costruzione in zona riservata - Obbligo di distanza dalle abitazioni - Insussistenza.
1. La circostanza che il ricorrente abbia costruito abusivamente il proprio fabbricato non gli toglie la legittimazione ad impugnare la concessione edilizia richiesta da altri, attesa comunque la sua qualità di soggetto che, ai sensi dell'art. 10 L. 6 agosto 1967 n. 765, ha una stabile relazione con la zona interessata dal rilascio della nuova concessione edilizia. 2. L'obbligo di tenere lontane le industrie insalubri dalle abitazioni non può trovare applicazione a carico delle industrie stesse quando esse siano ubicate in zone riservate ad attività industriali.

1. Ved. C. Stato V 27 settembre 1991 n. 1183[R=WCS27S911183]. 2. Ved. C. Stato VI 26 febbraio 1982 n. 98[R=WCS26F8298].
L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 10 R

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