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Sent.C. Cass. 27/08/1993, n. 9064

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1. Vizi e difetti - Responsabilità dell'appaltatore - Estensione - Limitazione con riguardo all'entità delle riparazioni o alla diminuzione del corrispettivo - Esclusione. 2. Vizi e difetti - Verifiche in corso di esecuzione ex art. 1662 C.c. - Fissazione di un termine per ovviare alle difformità e ai difetti riscontrati - Mera facoltà del committente - Mancato esercizio - Decadenza dall'azione di garanzia - Esclusione.
1. La responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 C.c. non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e dal venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l'art. 1668 primo comma pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza ed al costo dei lavori di riparazione od alla misura massima della diminuzione del corrispettivo dell'appalto. 2. L'art. 1662 C.c., il quale consente al committente di controllare l'esecuzione dell'opera nel suo svolgimento e di fissare all'appaltatore un congruo termine per ovviare alle difformità ed ai diretti riscontrati, prevede una mera facoltà e non un onere a carico del committente, in quanto ha la sola funzione di consentirgli di provocare l'automatica risoluzione del contratto al momento dell'inutile compimento del decorso del termine, ne consegue che il mancato esercizio di tale facoltà non comporta alcuna decadenza dal diritto di ottenere l'eliminazione dei difetti a lavori ultimati, la quale si verifica soltanto in caso di accettazione senza riserve dell'opera per i vizi palesi o di tardiva denuncia dopo la consegna dell'opera per i vizi occulti.

1. e 2. Ved. Cass. 26 marzo 1983 n. 2153,[R=W26M832153] 9 gennaio 1980 n. 163[R=W9GE80163], 5 dicembre 1978 n. 5726.[R=W5D785726]
1. e 2. C.c. artt. 1662, 1667 e 1668

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