Sent. C. Cass. 28/12/1993, n. 12863 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 28/12/1993, n. 12863

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1. Appalti oo.pp. - Riserve - Tempestiva formulazione - Onere ex art. 54 R.D. 1895 n. 350 - Anche per la richiesta di equo compenso per variazioni superiori al quinto - Ininfluenza, al riguardo, della facoltà di recesso o revisione ex art. 14 D.P.R. 1962 n. 1063. 2. Appalti oo.pp. - Riserve - Termine per inserimento nella contabilità.
1. Nei contratti di appalto di opere pubbliche (ed in quelli assoggettabili alla stessa disciplina per pattuizione negoziale) l'onere di formulare tempestiva riserva nel registro di contabilità, previsto a pena di decadenza dall'art. 54 R.D. 25 maggio 1895 n. 350, concerne in via generale ogni pretesa dell'appaltatore afferente compensi od indennizzi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale originario, in relazione a qualsiasi situazione insorta nel corso dell'esecuzione dell'opera appaltata incluso, pertanto, il diritto all'equo compenso a termini dell'art. 13, 5' c., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, per le variazioni ordinate dal committente del progetto e del piano iniziale dei lavori, comportanti modifiche superiori al quinto; né può essere considerata derogatoria della richiamata disposizione dell'art. 54 R.D. n. 350/1895 la norma di cui all'art. 14, 4° c., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 per la quale l'appaltatore, dopo che la controparte gli abbia significato il superamento del sesto quinto dei lavori commessigli, ha titolo per recedere dal rapporto o per proporne una revisione entro un prestabilito breve termine, posto che la disposizione richiamata si limita a contemplare particolari ipotesi di caducazione dell'appalto o di modifica del relativo contenuto e non prevede nessuna attribuzione di maggiori compensi all'appaltatore. 2. In tema di appalti assoggettato alla disciplina pubblicistica, l'appaltatore che, in relazione a situazioni sopravvenute, voglia far valere pretese relative a compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale ha l'onere di inserire nella contabilità formali riserve entro il momento della prima iscrizione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni e ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la potenzialità dannosa delle quali si presenti, peraltro, già dall'inizio obiettivamente apprezzabile, secondo criteri di media diligenza e di buona fede dall'interessato, sicché possa ritenersi che questi disponga di dati sufficienti per segnalare alla parte committente il presumibile maggiore esborso che essa deve prepararsi ad affrontare, salvo poi a precisare l'entità di tale esborso nelle registrazioni successive o in sede di chiusura del conto finale. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla Corte suprema, aveva dichiarato decaduto l'appaltatore dalla pretesa di un maggiore compenso per variazioni dei lavori appaltati disposte dalla committente in corso di opera, a termini dell'art. 13, 5° c., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, per avere formulato la propria riserva tardivamente, all'atto della sottoscrizione del sesto certificato di acconto, benché l'esigenza di fare fronte ai maggiori oneri costruttivi fosse nota all'appaltatore sin dal giorno della consegna dei lavori, ricollegandosi essa ad uno stato di fatto evidente).


1. e 2. R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 54 [R=RD25MA95,A=54]; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 13 e 14 [R=DPR106362,A=13]

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