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Sent. C. Giustizia UE 23/11/2017, n. C-381/16

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Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Marchio dell’Unione europea - Articolo 16 - Marchio in quanto oggetto di proprietà - Assimilazione del marchio dell’Unione europea al marchio nazionale - Articolo 18 - Trasferimento di un marchio registrato a nome dell’agente o del rappresentante del titolare del marchio - Disposizione nazionale che offre la possibilità di esercitare un’azione di rivendicazione della proprietà di un marchio nazionale registrato pregiudicando i diritti del titolare o violando un obbligo di legge o contrattuale - Compatibilità con il Regolamento n. 207/2009.

Gli articoli 16 e 18 del regolamento CE n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che non ostano all’applicazione, nei confronti di un marchio dell’Unione europea, di una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale una persona, lesa dalla registrazione di un marchio chiesta pregiudicando i suoi diritti o violando un obbligo di legge o contrattuale, ha il diritto di rivendicare la proprietà di detto marchio, nei limiti in cui la situazione di cui trattasi non rientra tra quelle disciplinate dall’articolo 18 di tale regolamento.

Dalla redazione