Elenco soggetti per affidamenti in house: applicativo online e FAQ dell'Anac | Bollettino di Legislazione Tecnica
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23/01/2018

Elenco soggetti per affidamenti in house: applicativo online e FAQ dell'Anac

Dopo la scadenza (il 15/01/2018) del termine entro il quale i soggetti che intendono operare tramite affidamenti in house devono iscriversi all'apposito elenco, ANAC ha messo a disposizione l'applicativo online per iscriversi al servizio nonché un primo elenco di risposte a domande frequenti (FAQ).

OBBLIGO ISCRIZIONE ELENCO E TERMINE - La Delib. ANAC 20/09/2017, n. 951, concernente le linee guida per gli affidamenti in house, prevede al punto 9.2 che a partire dal 15/01/2018 (termine più volte prorogato) i soggetti legittimati - ossia le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del D. Leg.vo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e dagli artt. 4 e 16 del D. Leg.vo 175/2016 (T.U. delle società a partecipazione pubblica), intendono operare affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi - devono presentare all’ANAC la domanda di iscrizione in apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016. La presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante l’affidamento in house.

APPLICATIVO ONLINE E RISPOSTE A FAQ - Con la scadenza del suddetto termine, l'ANAC ha reso disponibile online il servizio che consente la trasmissione della domanda di iscrizione nell’elenco (http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline...). La domanda di iscrizione è presentata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente. Allo stesso indirizzo sono disponibili le risposte ad una prima serie di "domande frequenti" (FAQ), predisposte dall'ANAC (consultabili anche qui in allegato).

Dalla redazione