Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. ANAC 20/09/2017, n. 951
Delib. ANAC 20/09/2017, n. 951
Delib. ANAC 20/09/2017, n. 951
Delib. ANAC 20/09/2017, n. 951
- Com. ANAC 25/10/2017
- Com. ANAC 29/11/2017
Scarica il pdf completo | |
---|---|
2. CONTENUTO DELL’ELENCO2.1 L’Elenco contiene le seguenti informazioni: a) Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore (controllante o controllanti) b) Codice fiscale c) Sede d) Organismo in house nei cui confronti si vogliono operare affidamenti diretti: 1. Denominazione 2. Codice fiscale |
|
3. SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO3.1 Sono tenuti a richiedere l’iscrizione nell’Elenco le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 5 del Codice dei contratti |
|
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA4.1 La domanda di iscrizione è presentata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente. 4.2 Nel caso di co |
|
5. AVVIO DEL PROCEDIMENTO5.1 I procedimenti per l’iscrizione nell’Elenco sono avviati secondo l’ordine di ricezione della domanda. 5.2 Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione è avviato il procedimento per l’accertamento dei requisiti di iscrizione. Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni decorrenti dall’avvio dello stesso. Tale termine è sospeso nel caso di approfondimenti istruttori o richieste di integrazione documentale. In ogni caso il procedimento istruttorio deve concludersi entro 180 giorni dalla data di avvio dello stesso. Di tali termini è data comunicazione ai soggetti richiedenti mediante l’applicativo di cui al punto 4.4; le date di avvio e di conclusione del procedimento sono pubblicate nell’Elenco. |
|
6. LA VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 5 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E AGLI ARTT. 4 E 16 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 1756.1 L’Ufficio competente valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016 ai fini dell’iscrizione nell’Elenco dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore richiedente. 6.2 L’Ufficio competente accerta, mediante l’esame dell’atto costitutivo e dello statuto della società partecipata, che la stessa abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del D.lgs. 175/2016. 6.3 Ai fini della verifica dell’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l’Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali. 6.3.1 Possono essere individuati tre diverse modalità temporali di controllo da considerarsi cumulative: a) un «controllo ex ante», esercitabile, ad esempio, attraverso: − la previsione, nel documento di programmazione dell’amministrazione aggiudicatrice, degli obiettivi da perseguire con l’in house providing, anche mediante l’uti |
|
7. COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI7.1 L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore iscritto nell’Elenco deve tempestivamente comunicare all’Autorità, medi |
|
8. LA CANCELLAZIONE DALL’ELENCO8.1 La conoscenza della carenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco, in qualsiasi modo acquisita da parte dell’Autorità, anche all’esito di controlli periodici a campione sugli iscritti, comporta l’avvio di un procedimento finalizzato ad accertare il mantenimento o la perdita delle condizioni necessarie per l’iscrizione. 8.2 Il procedimento di cui al punto 8.1 è avviato anche laddove l’Autorità o gli altri enti preposti alla vigilanza sulle società a partecipazione pubblica accertino il mancato rispetto, da parte delle amministrazioni aggiudica |
|
9. ENTRATA IN VIGORE9.1 Le presenti linee guida entrano in vigore il giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 9.2 A par |
|
Dalla redazione
- Autorità di vigilanza
- Appalti e contratti pubblici
Linee guida ANAC e altri provvedimenti attuativi e collegati al Codice appalti (D. Leg.vo 50/2016)
- Redazione Legislazione Tecnica
- Appalti e contratti pubblici
- Autorità di vigilanza
Elenco dei soggetti che operano con affidamenti in house
- Redazione Legislazione Tecnica
- Autorità di vigilanza
- Appalti e contratti pubblici
- Contributi per la partecipazione alle gare
Contributi all’ANAC sui contratti pubblici: importi e modalità di adempimento
- Alfonso Mancini
- Appalti e contratti pubblici
- Autorità di vigilanza
- Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
Nomina, requisiti, funzioni e incompatibilità del Responsabile unico del procedimento (RUP) nei contratti pubblici [CODICE 2016]
- Dino de Paolis
- Autorità di vigilanza
- Requisiti di partecipazione alle gare
- Soglie normativa comunitaria
- Appalti e contratti pubblici
L'affidamento di contratti pubblici sotto soglia comunitaria [CODICE 2016]
- Dino de Paolis
- Emanuela Greco
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
22/11/2024
- Ok ai contratti ante '97 da Italia Oggi
- Caldaie senza bonus e sconti alle case green: gli emendamenti restano ancora in corsa da Il Sole 24 Ore
- Pagamenti, verso il freno sugli anticipi al 90% con nuovi controlli da Il Sole 24 Ore
- «Più tempo, automatismi e cumulo Così cambia Transizione 5.0» da Il Sole 24 Ore
- Salva Milano, per il Comune ripartono cantieri e investimenti da Il Sole 24 Ore
- Pompe di calore, investimenti fermi Ddl Bilancio non aiuta da Il Sole 24 Ore