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Sent. C. Stato 24/10/1996, n. 1283

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Lottizzazione abusiva - "Materiale" o "formale" - Distinzione - Caratteri.
1. La lottizzazione abusiva può essere "materiale" o "formale": la prima ipotesi ricorre quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; la seconda, cioè quella della lottizzazione negoziale o formale, riguarda tutte le vicende in cui, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita o atti equivalenti del terreno, creando una variazione in senso accrescitivo sia nel numero dei lotti che in quello dei soggetti titolari del diritto del bene, e in tal caso la legge richiede che i lotti risultanti dalla divisione siano tali da denunciare in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

1. Ved. Cass. pen. III 30 settembre 1995 n. 10061.[R=WP30S9510061]

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