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Sent. CGAR. Sicilia 23/07/1996, n. 252

43810 43810
1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Sanatoria - Abusi entro 600 metri dalla battigia - Nulla osta Soprintendenza - Necessità.
1. In applicazione delle disposizioni dell'art. 1 L. 8 agosto 1985 n. 431 (costituenti norme di riforma economico-sociale della Repubblica, come tali applicabili anche in Sicilia), il nulla osta della Soprintendenza per la sanatoria delle costruzioni abusive realizzate nel limite di 300 metri dalla battigia, è necessario anche se il vincolo è posteriore alla realizzazione del manufatto abusivo.


L. 8 agosto 1985 n. 431, art. 1 R

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