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Sent.C. Conti 12/06/1996, n. 87

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1. Appalti oo.pp. - Gare - Espressione "stazioni appaltanti" ex L. quadro - Interpretazione. 2. Appalti oo.pp. - Collaudo - Competenza dell'Amministrazione appaltante.
1. L'espressione "quali stazioni appaltanti" contenuta nel secondo comma dell'art. 17 D.L. 3 aprile 1995 n. 101 (convertito dalla L. 2 giugno 1995 n. 216), nel facultizzare i comuni ed altre categorie di Enti locali ad avvalersi, in qualità di stazioni appaltanti, dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche sulla base di apposite convenzioni, si riferisce ai Provveditorati in senso proprio e non alle Amministrazioni aggiudicatrici, a nulla rilevando che l'espressione stessa sia stata (infelicemente) inserita nel contesto di un articolo recante la rubrica "redazione dei progetti". 2. Con riguardo alla collaudazione di opere pubbliche consistenti in lavori di recupero urbanistico deve ritenersi che, salvo esplicito assenso contrario dell'Amministrazione committente, ad essa debba normalmente provvedere quest'ultima, in quanto titolare dell'interesse primario alla realizzazione dell'opera, che non potrebbe mai esser "delegato" ad altra Amministrazione, pure interessata alle opere. (Fattispecie in tema di interventi di restauro su immobili artistici).


D.L. 3 aprile 1995 n. 101, art. 17; L. 2 giugno 1995 n. 216 [R=L21695]

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